Art. 9
Notifica all’OMI
In vigore dal 13 giu 2012
Notifica all’OMI
1. A norma dell’ del presente regolamento, gli Stati membri informano l’OMI della loro decisione di negare l’ingresso a petroliere che, conformemente alla regola 20.5 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, operano nei porti o nei terminali in mare aperto sotto la loro giurisdizione, sulla base della regola 20.8.2 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78.
2. Gli Stati membri notificano all’OMI le decisioni di autorizzazione, sospensione, revoca o diniego della navigazione per le petroliere di categoria 1 o di categoria 2 abilitate a battere la loro bandiera conformemente all’ del presente regolamento, sulla base della regola 20.8.1 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78.
Storico versioni
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