Art. 10

Procedura di modifica

In vigore dal 13 giu 2012
Procedura di modifica 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo all’allineamento dei rinvii del presente regolamento alle modifiche non sostanziali, quali la rinumerazione, adottate dall’OMI per le regole dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, nonché alle risoluzioni MEPC 111(50) e MEPC 94(46), nella versione modificata dalle risoluzioni MEPC 99(48) e MEPC 112(50), purché tali modifiche non amplino l’ambito di applicazione del presente regolamento. 2.   Le modifiche della convenzione MARPOL 73/78 possono essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento in forza dell’ del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (9).
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