Art. 5
Comunicazioni relative ai paesi terzi
In vigore dal 7 giu 2012
Comunicazioni relative ai paesi terzi
Ove siano rispettati i requisiti di cui all’allegato II, la Commissione pubblica il nome dell’organismo o degli organismi emittenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie «C», o con qualsiasi altro mezzo appropriato.
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