Art. 4

Organismi emittenti dei paesi terzi

In vigore dal 7 giu 2012
Organismi emittenti dei paesi terzi 1.   L’organismo emittente di cui all’: a) è riconosciuto dall’autorità competente del paese esportatore; b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità. 2.   Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti: a) il nome, l’indirizzo e se possibile l’indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell’organismo o degli organismi preposti al rilascio dei certificati di autenticità di cui all’; b) il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati dallo o dagli organismi emittenti; c) le procedure e i criteri seguiti dall’organismo o dagli organismi emittenti, per verificare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato II.
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