Art. 4
Organismi emittenti dei paesi terzi
In vigore dal 7 giu 2012
Organismi emittenti dei paesi terzi
1. L’organismo emittente di cui all’:
a)
è riconosciuto dall’autorità competente del paese esportatore;
b)
si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
il nome, l’indirizzo e se possibile l’indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell’organismo o degli organismi preposti al rilascio dei certificati di autenticità di cui all’;
b)
il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati dallo o dagli organismi emittenti;
c)
le procedure e i criteri seguiti dall’organismo o dagli organismi emittenti, per verificare il rispetto dei requisiti di cui all’allegato II.
Storico versioni
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