Art. 2
Disposizione transitoria
In vigore dal 4 giu 2012
Disposizione transitoria
1. Il presente regolamento non si applica all’approvazione di supplementi di prospetti o di prospetti di base quando il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima della data di cui all’.
2. Quando conformemente all’articolo 18 della direttiva 2003/71/CE l’autorità competente dello Stato membro di origine notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante un certificato di approvazione in relazione a un prospetto o a un prospetto di base approvato prima della data di cui all’, l’autorità competente dello Stato membro di origine indica in modo chiaro ed esplicito nel certificato che il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima della data di cui all’.
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