Art. 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 809/2004

In vigore dal 4 giu 2012
Modifiche al regolamento (CE) n. 809/2004 Il regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue: 1) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il prospetto contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, e da XX a XXX in funzione del tipo di emittente o emissione e di strumento finanziario interessati. Fatto salvo l’articolo 4 bis, paragrafo 1, l’autorità competente non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII o da XX a XXX.»; 2) è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Modulo di informazione aggiuntivo per i consensi accordati a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE 1.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/71/CE, il prospetto comprende: a) le informazioni aggiuntive di cui alle sezioni 1 e 2A dell’allegato XXX se il consenso è accordato a uno o più intermediari finanziari specifici; b) le informazioni aggiuntive di cui alle sezioni 1 e 2B dell’allegato XXX se l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto sceglie di accordare il proprio consenso a tutti gli intermediari finanziari. 2.   Se un intermediario finanziario non rispetta le condizioni annesse al consenso pubblicate nel prospetto, è necessaria l’emissione di un nuovo prospetto a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/71/CE.»; 3) all’articolo 22, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il prospetto di base contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, all’allegato XX e agli allegati da XXIII a XXX in funzione del tipo di emittente e di strumento finanziario interessati. Le autorità competenti non esigono che un prospetto di base contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII, nell’allegato XX o negli allegati da XXIII a XXX.»; 4) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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