Art. 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 809/2004
In vigore dal 4 giu 2012
Modifiche al regolamento (CE) n. 809/2004
Il regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:
1)
all’, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il prospetto contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, e da XX a XXX in funzione del tipo di emittente o emissione e di strumento finanziario interessati. Fatto salvo l’articolo 4 bis, paragrafo 1, l’autorità competente non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII o da XX a XXX.»;
2)
è inserito il seguente articolo 20 bis:
«Articolo 20 bis
Modulo di informazione aggiuntivo per i consensi accordati a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE
1. Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2003/71/CE, il prospetto comprende:
a)
le informazioni aggiuntive di cui alle sezioni 1 e 2A dell’allegato XXX se il consenso è accordato a uno o più intermediari finanziari specifici;
b)
le informazioni aggiuntive di cui alle sezioni 1 e 2B dell’allegato XXX se l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto sceglie di accordare il proprio consenso a tutti gli intermediari finanziari.
2. Se un intermediario finanziario non rispetta le condizioni annesse al consenso pubblicate nel prospetto, è necessaria l’emissione di un nuovo prospetto a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/71/CE.»;
3)
all’articolo 22, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il prospetto di base contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, all’allegato XX e agli allegati da XXIII a XXX in funzione del tipo di emittente e di strumento finanziario interessati. Le autorità competenti non esigono che un prospetto di base contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII, nell’allegato XX o negli allegati da XXIII a XXX.»;
4)
gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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