Art. 9
Attività di ispezione
In vigore dal 23 mag 2012
Attività di ispezione
Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni riguardanti la data e l'ora di inizio e fine delle attività svolte dalle navi e dagli aeromobili di ispezione di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010, in conformità al modello di cui all'allegato V.
Storico versioni
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