Art. 9

Attività di ispezione

In vigore dal 23 mag 2012
Attività di ispezione Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni riguardanti la data e l'ora di inizio e fine delle attività svolte dalle navi e dagli aeromobili di ispezione di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010, in conformità al modello di cui all'allegato V.
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Attività di ispezione (Art. 9 Regolamento (UE) 2012/433) — Testo vigente | Portale Normativo