Art. 18
Dati relativi alle ispezioni
In vigore dal 23 mag 2012
Dati relativi alle ispezioni
1. Gli Stati membri che effettuano un'ispezione possono conservare e archiviare i rapporti e i messaggi elettronici trasmessi dal segretariato della NEAFC fino a 24 ore dopo l'uscita definitiva della nave di cui trattasi dalla zona di regolamentazione. Si considera che la partenza abbia avuto luogo sei ore dopo che è stata comunicata l'intenzione di lasciare la zona di regolamentazione.
2. Gli Stati membri che effettuano un'ispezione garantiscono un trattamento sicuro dei rapporti e dei messaggi elettronici nei loro rispettivi sistemi informatici, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione su una rete.
3. Gli Stati membri adottano opportune misure di carattere tecnico e organizzativo al fine di proteggere i rapporti e i messaggi elettronici da ogni possibile distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, divulgazione o consultazione non autorizzata e da ogni forma di trattamento improprio.
4. Gli Stati membri che effettuano un'ispezione trasmettono i rapporti e i messaggi elettronici a fini di ispezione e unicamente agli ispettori assegnati al regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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