Art. 19
Sistemi di trattamento dei dati
In vigore dal 23 mag 2012
Sistemi di trattamento dei dati
1. I sistemi di trattamento dei dati utilizzati dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'Agenzia sono conformi ai requisiti minimi di sicurezza definiti nell'allegato XII, parte A.
2. I sistemi informatici principali degli Stati membri sono conformi ai criteri definiti nell'allegato XII, parte B.
3. La comunicazione di dati nell'ambito del regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010 è effettuata utilizzando il protocollo https. Per garantirne la riservatezza e l'autenticità si utilizzeranno opportuni protocolli di criptaggio.
4. La limitazione di accesso ai dati è garantita da un meccanismo flessibile di identificazione dell'utilizzatore e di accesso per mezzo di password. Ciascun utilizzatore ha accesso solo ai dati necessari per il suo lavoro.
5. Le norme tecniche per lo scambio di dati elettronici tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia possono essere stabilite in consultazione con gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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