Art. 35

Comunicazione delle obiezioni al gruppo di coordinamento

In vigore dal 22 mag 2012
Comunicazione delle obiezioni al gruppo di coordinamento 1.   È istituito un gruppo di coordinamento per esaminare qualsiasi questione, diversa da quelle di cui all’, intesa a stabilire se un biocida per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento reciproco conformemente all’ o all’ soddisfi le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’. Tutti gli Stati membri e la Commissione hanno il diritto di partecipare ai lavori del gruppo di coordinamento. L’Agenzia svolge le funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento stabilisce il proprio regolamento interno. 2.   Se uno degli Stati membri interessati ritiene che un biocida valutato dallo Stato membro di riferimento non soddisfi le condizioni di cui all’, esso trasmette una spiegazione dettagliata degli elementi di dissenso e i motivi della sua posizione allo Stato membro di riferimento, agli altri Stati membri interessati, nonché al richiedente e, se del caso, al titolare dell’autorizzazione. Gli elementi di dissenso sono comunicati senza indugio al gruppo di coordinamento. 3.   Nel gruppo di coordinamento tutti gli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo si adoperano per giungere a un accordo sulle misure da adottare. Essi offrono al richiedente la possibilità di esporre il suo punto di vista. Se raggiungono un accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione degli elementi di dissenso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di riferimento registra l’accordo nel registro per i biocidi. La procedura si considera quindi conclusa e lo Stato membro di riferimento e ciascuno Stato membro interessato autorizzano il biocida in conformità dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafo 6, a seconda del caso.
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Comunicazione delle obiezioni al gruppo di coordinamento (Art. 35 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo