Art. 2

In vigore dal 22 mag 2012
Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato: 1) all’articolo 6, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona interessata esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attività nello Stato membro di residenza o se la persona interessata non esercita alcuna attività subordinata o autonoma; c) in tutti gli altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.»; 2) l’articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che “esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri” si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri.»; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «5 bis.   Ai fini dell’applicazione del titolo II del regolamento di base, per “sede legale o domicilio” s’intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell’impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, gli equipaggi di condotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci che esercitano un’attività subordinata in due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (*2). 5 ter.   Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base. L’articolo 16 del regolamento di esecuzione si applica a tutti i casi di cui al presente articolo. (*2)   GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.»;" 3) all’articolo 15, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Detta istituzione rilascia alla persona interessata l’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione e senza indugio rende disponibile all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l’attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a detta persona a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell’articolo 12 del regolamento di base.»; 4) all’articolo 54, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base, l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica senza indugio all’istituzione del luogo di residenza, su richiesta di quest’ultima, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione che possono essere ottenute nello Stato membro in cui l’istituzione competente ha sede, in particolare l’importo della retribuzione o del reddito professionale percepito.»; 5) l’articolo 55 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Per beneficiare dell’articolo 64 o dell’articolo 65 bis del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa l’istituzione competente prima della sua partenza e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo, 1 lettera b), del regolamento di base.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   I paragrafi da 2 a 6 si applicano mutatis mutandis alla situazione di cui all’articolo 65 bis, paragrafo 3, del regolamento di base.»; 6) all’articolo 56 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Se la persona disoccupata decide, conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, o all’articolo 65 bis, paragrafo 1, del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro che non eroga le prestazioni iscrivendosi come persona in cerca di occupazione, ne informa l’istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni. Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro che non eroga le prestazioni, gli uffici del lavoro nello Stato membro che eroga le prestazioni trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l’iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata. 2.   Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l’adempimento di determinati obblighi e/o le attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, sono prioritari gli obblighi e/o le attività di ricerca di lavoro del disoccupato nello Stato membro che eroga le prestazioni. Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o di tutte le attività di ricerca di lavoro nello Stato membro che non eroga le prestazioni non incidono sulle prestazioni erogate nell’altro Stato membro.».
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