Art. 1
Dichiarazioni degli Stati membri sull’ambito di applicazione del presente regolamento
In vigore dal 22 mag 2012
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
1)
il termine «la Commissione delle Comunità europee» è sostituito in tutto il testo dal termine «la Commissione europea»;
2)
è inserito il considerando seguente:
«(18 ter)
Nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (*1), il concetto di «base di servizio» per gli equipaggi di condotta e di cabina è definito come il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato. Al fine di facilitare l’applicazione del titolo II del presente regolamento agli equipaggi di condotta e di cabina, è giustificato utilizzare il concetto di «base di servizio» come il criterio per determinare la normativa applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina. Tuttavia, la legislazione applicabile agli equipaggi di condotta e di cabina dovrebbe restare stabile e il principio della «base di servizio» non dovrebbe condurre a modifiche frequenti della legislazione applicabile a causa dei modelli di organizzazione del lavoro in questo settore o delle domande stagionali.
(*1)
GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.»;"
3)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Dichiarazioni degli Stati membri sull’ambito di applicazione del presente regolamento
1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione europea le dichiarazioni effettuate a norma dell’, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all’, le convenzioni stipulate di cui all’articolo 8, paragrafo 2, le prestazioni minime di cui all’articolo 58, e la mancanza di un sistema assicurativo di cui all’articolo 65 bis, paragrafo 1, nonché le modifiche sostanziali. Tali notifiche recano la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati dagli Stati membri nelle stesse.
2. Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione europea e formano oggetto di adeguata pubblicità.»;
4)
all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Un’attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un’attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91.»;
5)
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata.»;
6)
all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a)
se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro, alla legislazione dello Stato membro di residenza; oppure
b)
se non esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza:
i)
alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro; oppure
ii)
alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro; oppure
iii)
alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza; oppure
iv)
alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.»;
7)
all’articolo 36, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
«2 bis. L’autorizzazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall’istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo giustificabile sotto il profilo medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e della prognosi della malattia.»;
8)
l’articolo 63 è sostituito dal seguente:
«Articolo 63
Disposizioni speciali relative all’abolizione delle clausole di residenza
Ai fini del presente capitolo, l’articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64, 65 e 65 bis ed entro i limiti previsti da detti articoli.»;
9)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 65 bis
Disposizioni speciali per lavoratori autonomi transfrontalieri in stato di disoccupazione completa qualora lo Stato membro di residenza non preveda alcun sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi
1. In deroga all’articolo 65, una persona in stato di disoccupazione completa che, in qualità di lavoratore transfrontaliero, abbia recentemente maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e il cui Stato membro di residenza abbia notificato che nessuna categoria di lavoratori autonomi ha la possibilità di beneficiare di un sistema di prestazioni di disoccupazione di tale Stato membro, si iscrive agli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l’ultima attività come lavoratore autonomo e si mette a loro disposizione, e, quando richiede le prestazioni, rispetta permanentemente le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. La persona in stato di disoccupazione completa può, come misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza.
2. L’ultimo Stato membro alla cui legislazione è stata soggetta la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 eroga, in conformità della propria legislazione, le prestazioni di disoccupazione.
3. Se la persona in stato di disoccupazione completa di cui al paragrafo 1 non desidera mettersi o rimanere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l’ultima attività dopo essersi iscritta e preferisce cercare un’occupazione nello Stato membro di residenza, l’articolo 64 si applica mutatis mutandis, a eccezione del paragrafo 1, lettera a). L’autorità competente può prolungare il periodo di cui alla prima frase dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), fino alla fine del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni.»;
10)
all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La commissione amministrativa delibera a maggioranza qualificata, quale definita dai trattati, tranne che per l’adozione del proprio statuto, che è redatto dai suoi membri di comune accordo.
Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all’articolo 72, lettera a), formano oggetto di adeguata pubblicità.»;
11)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 87 bis
Disposizione transitoria per l’applicazione del regolamento (UE) n. 465/2012
1. Se, in conseguenza dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012, una persona è soggetta, a norma del titolo II del presente regolamento, alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è stato soggetto anteriormente a detta entrata in vigore, la legislazione dello Stato membro applicabile anteriormente a tale data continua ad applicarsi a tale persona per un periodo transitorio fino a quando la situazione pertinente rimane invariata e, in ogni caso, per non più di dieci anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 465/2012. La persona in questione può chiedere che a essa non si applichi più il periodo transitorio. Tale domanda è presentata all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza. Le richieste presentate entro il 29 settembre 2012 sono considerate produrre effetti il 28 giugno 2012. Le richieste presentate successivamente al 29 settembre 2012 producono effetti il primo giorno del mese successivo a quello della loro presentazione.
2. Entro il 29 giugno 2014 la commissione amministrativa valuta l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 65 bis del presente regolamento e presenta una relazione sulla loro applicazione. In base a tale relazione la Commissione europea può, ove appropriato, presentare proposte per modificare le dette disposizioni.»;
12)
gli allegati X e XI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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