Art. 1
In vigore dal 22 mag 2012
All’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:
«3. I costruttori che notifichino errori a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, si avvalgono degli insiemi di dati provvisori notificati dalla Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, come base della loro notifica.
La notifica dell’errore include tutti i dati relativi alle immatricolazioni di autovetture delle quali è responsabile il costruttore.
L’errore è indicato da una voce distinta nell’insieme di dati relativo a ciascuna versione dal titolo “Osservazioni del costruttore”, in cui si indica uno dei seguenti codici:
a)
Codice A, se i dati sono stati modificati dal costruttore;
b)
Codice B, se l’autovettura non è identificabile;
c)
Codice C, se l’autovettura non rientra nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 o se è fuori produzione.
Ai fini della lettera b) del terzo comma, un’autovettura è ritenuta non identificabile qualora il costruttore non sia in grado di identificare o correggere il codice relativo al tipo, variante e versione o, se del caso, il numero di omologazione indicato nell’insieme di dati provvisorio.
4. Qualora un costruttore non abbia notificato errori alla Commissione a norma del paragrafo 3 o nel caso in cui la notifica sia stata presentata successivamente alla scadenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, i dati provvisori notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento sono considerati definitivi.
5. La notifica di errori di cui al paragrafo 3 è presentata su supporto elettronico non cancellabile contrassegnato “Notifica di errore — CO2 da autovetture” e inviata per posta elettronica al seguente indirizzo:
Commissione europea
Segretariato generale
1049 Bruxelles
BELGIO
Una copia elettronica della comunicazione è inviata per conoscenza ai seguenti indirizzi elettronici:
EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
e
CO2-monitoring@eea.europa».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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