Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 mag 2012
All’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5: «3.   I costruttori che notifichino errori a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009, si avvalgono degli insiemi di dati provvisori notificati dalla Commissione a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, come base della loro notifica. La notifica dell’errore include tutti i dati relativi alle immatricolazioni di autovetture delle quali è responsabile il costruttore. L’errore è indicato da una voce distinta nell’insieme di dati relativo a ciascuna versione dal titolo “Osservazioni del costruttore”, in cui si indica uno dei seguenti codici: a) Codice A, se i dati sono stati modificati dal costruttore; b) Codice B, se l’autovettura non è identificabile; c) Codice C, se l’autovettura non rientra nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 o se è fuori produzione. Ai fini della lettera b) del terzo comma, un’autovettura è ritenuta non identificabile qualora il costruttore non sia in grado di identificare o correggere il codice relativo al tipo, variante e versione o, se del caso, il numero di omologazione indicato nell’insieme di dati provvisorio. 4.   Qualora un costruttore non abbia notificato errori alla Commissione a norma del paragrafo 3 o nel caso in cui la notifica sia stata presentata successivamente alla scadenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, i dati provvisori notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento sono considerati definitivi. 5.   La notifica di errori di cui al paragrafo 3 è presentata su supporto elettronico non cancellabile contrassegnato “Notifica di errore — CO2 da autovetture” e inviata per posta elettronica al seguente indirizzo: Commissione europea Segretariato generale 1049 Bruxelles BELGIO Una copia elettronica della comunicazione è inviata per conoscenza ai seguenti indirizzi elettronici: EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu e CO2-monitoring@eea.europa».
Storico versioni

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