Art. 6
In vigore dal 3 mag 2012
1. L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ sono stati inseriti nell’allegato I,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati in conformità all’, paragrafo 1.
2. L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
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