Art. 1
In vigore dal 3 mag 2012
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l’altro:
i)
i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
ii)
i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
iii)
i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
iv)
gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v)
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;
vi)
le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
vii)
i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
d) «congelamento delle risorse economiche»: il divieto dell’utilizzo di risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, la locazione e le ipoteche;
e) «territorio dell’Unione»: i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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