Art. 3
Rinvio della trasmissione di alcuni dati
In vigore dal 30 apr 2012
Rinvio della trasmissione di alcuni dati
In deroga all', secondo comma, gli Stati membri che necessitano di più tempo per preparare la raccolta e la trasmissione annuale dei dati sui quantitativi di alcune sostanze contenute nei fertilizzanti utilizzati, di cui ai codici 3031, 3032 e 3033 della tabella H «Mezzi di produzione» di cui alla sezione III dell'allegato, possono iniziare a trasmettere tali dati a decorrere dall'esercizio contabile 2017.
In tal caso, detti Stati membri comunicano alla Commissione il rinvio della trasmissione e i relativi motivi entro il 31 ottobre 2013. Essi redigono inoltre un piano relativo alla preparazione della raccolta e della trasmissione di tali dati, che presentano alla Commissione e al comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola, entro il 31 marzo 2014. Ogni anno gli Stati membri informano la Commissione e il suddetto comitato in merito all'esecuzione del piano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:385:oj#art-3