Art. 2

Trasmissione alla Commissione

In vigore dal 30 apr 2012
Trasmissione alla Commissione 1.   Le schede aziendali e i dati di cui all’ sono trasmessi alla Commissione dall’organo di collegamento di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009, tramite il sistema informatico predisposto dalla Commissione ai fini di detto regolamento, che consente lo scambio elettronico delle informazioni richieste sulla base dei modelli messi a disposizione dell'organo di collegamento tramite lo stesso sistema. 2.   Gli Stati membri sono informati delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatico di cui al paragrafo 1 tramite il comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola.
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