Art. 2
Compiti e attività
In vigore dal 19 apr 2012
Compiti e attività
1. All’Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:
a)
migliorare la comprensione del valore della proprietà intellettuale;
b)
migliorare la comprensione dell’entità e dell’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;
c)
accrescere la conoscenza delle migliori prassi del settore pubblico e privato nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
d)
fornire supporto nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;
e)
approfondire le competenze di quanti sono preposti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
f)
affinare la conoscenza di dispositivi tecnici per prevenire e contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità che aiutino a distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti;
g)
fornire meccanismi che contribuiscono a migliorare, tra le autorità degli Stati membri attive nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, lo scambio online di informazioni sul rispetto di tali diritti, e promuovere la cooperazione con e tra le predette autorità;
h)
adoperarsi, in consultazione con gli Stati membri, allo scopo di promuovere la collaborazione internazionale con gli uffici per la proprietà intellettuale di paesi terzi al fine di elaborare strategie e sviluppare tecniche, competenze e strumenti per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, l’Ufficio realizza, in conformità del programma di lavoro adottato a norma dell’ e conformemente al diritto dell’Unione, le seguenti attività:
a)
stabilisce una metodologia trasparente di raccolta, analisi e rendicontazione di dati indipendenti, oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;
b)
raccoglie, analizza e divulga dati pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;
c)
raccoglie, analizza e divulga dati pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili circa il valore economico della proprietà intellettuale e il suo contributo alla crescita economica, al benessere, all’innovazione, alla creatività, alla diversità culturale, alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati e allo sviluppo di prodotti e servizi di alta qualità all’interno dell’Unione;
d)
presenta, a scadenze regolari, valutazioni e relazioni specifiche per settore economico, area geografica e tipologia di violazione del diritto di proprietà intellettuale, in cui si valuti, tra l’altro, l’impatto che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale hanno sulla società e sull’economia, ivi compresa una valutazione degli effetti sulle piccole e medie imprese, nonché sulla salute, sull’ambiente, sull’incolumità e sulla sicurezza;
e)
raccoglie, analizza e divulga informazioni sulle migliori prassi tra i rappresentanti che si riuniscono nell’Osservatorio e, se del caso, formula raccomandazioni in ordine alle strategie basate su dette prassi;
f)
redige relazioni e pubblicazioni volte a sensibilizzare i cittadini dell’Unione sull’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e, a tal fine, organizza conferenze, eventi e incontri a livello europeo ed internazionale, oltre a supportare iniziative nazionali e paneuropee, tra cui campagne online e offline, principalmente mediante la fornitura di dati e informazioni;
g)
monitora lo sviluppo di nuovi modelli di business competitivi che permettano di ampliare l’offerta legale di contenuti culturali e creativi, incoraggia lo scambio di informazioni e svolge tra i consumatori un’opera di sensibilizzazione in materia;
h)
sviluppa e organizza corsi di formazione online e di altro tipo per i funzionari nazionali che operano nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
i)
organizza riunioni ad hoc con esperti, compresi quelli del mondo accademico, e rappresentanti competenti della società civile, che lo affianchino nell’esecuzione dei compiti ad esso conferiti ai sensi del presente regolamento;
j)
individua e promuove dispositivi tecnici ad uso dei professionisti ed elabora standard di riferimento, tra cui i sistemi di tracciabilità e rintracciabilità, che aiutino a distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti;
k)
collabora con le autorità nazionali e con la Commissione per sviluppare una rete online che agevoli lo scambio di informazioni sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale tra pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni degli Stati membri che si occupano di tutela e rispetto di tali diritti;
l)
collabora con e crea sinergie tra servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri, compreso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di diritti di proprietà intellettuale, allo scopo di sviluppare e promuovere tecniche, competenze e strumenti finalizzati al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, compresi programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione;
m)
sviluppa, in consultazione con gli Stati membri, programmi per la fornitura di assistenza tecnica a paesi terzi, nonché sviluppa e organizza eventi e programmi di formazione specifici per i funzionari dei paesi terzi che operano nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
n)
formula raccomandazioni alla Commissione in merito a tematiche che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, su richiesta della Commissione;
o)
realizza attività parallele necessarie per consentire all’Ufficio lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.
3. Nello svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2, l’Ufficio ottempera alle vigenti disposizioni del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.
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