Art. 2 · Compiti e attività

Art. 2

Compiti e attività

In vigore dal 19 apr 2012
Compiti e attività 1.   All’Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti: a) migliorare la comprensione del valore della proprietà intellettuale; b) migliorare la comprensione dell’entità e dell’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; c) accrescere la conoscenza delle migliori prassi del settore pubblico e privato nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale; d) fornire supporto nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; e) approfondire le competenze di quanti sono preposti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; f) affinare la conoscenza di dispositivi tecnici per prevenire e contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità che aiutino a distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti; g) fornire meccanismi che contribuiscono a migliorare, tra le autorità degli Stati membri attive nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, lo scambio online di informazioni sul rispetto di tali diritti, e promuovere la cooperazione con e tra le predette autorità; h) adoperarsi, in consultazione con gli Stati membri, allo scopo di promuovere la collaborazione internazionale con gli uffici per la proprietà intellettuale di paesi terzi al fine di elaborare strategie e sviluppare tecniche, competenze e strumenti per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 2.   Per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, l’Ufficio realizza, in conformità del programma di lavoro adottato a norma dell’ e conformemente al diritto dell’Unione, le seguenti attività: a) stabilisce una metodologia trasparente di raccolta, analisi e rendicontazione di dati indipendenti, oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; b) raccoglie, analizza e divulga dati pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; c) raccoglie, analizza e divulga dati pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili circa il valore economico della proprietà intellettuale e il suo contributo alla crescita economica, al benessere, all’innovazione, alla creatività, alla diversità culturale, alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati e allo sviluppo di prodotti e servizi di alta qualità all’interno dell’Unione; d) presenta, a scadenze regolari, valutazioni e relazioni specifiche per settore economico, area geografica e tipologia di violazione del diritto di proprietà intellettuale, in cui si valuti, tra l’altro, l’impatto che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale hanno sulla società e sull’economia, ivi compresa una valutazione degli effetti sulle piccole e medie imprese, nonché sulla salute, sull’ambiente, sull’incolumità e sulla sicurezza; e) raccoglie, analizza e divulga informazioni sulle migliori prassi tra i rappresentanti che si riuniscono nell’Osservatorio e, se del caso, formula raccomandazioni in ordine alle strategie basate su dette prassi; f) redige relazioni e pubblicazioni volte a sensibilizzare i cittadini dell’Unione sull’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e, a tal fine, organizza conferenze, eventi e incontri a livello europeo ed internazionale, oltre a supportare iniziative nazionali e paneuropee, tra cui campagne online e offline, principalmente mediante la fornitura di dati e informazioni; g) monitora lo sviluppo di nuovi modelli di business competitivi che permettano di ampliare l’offerta legale di contenuti culturali e creativi, incoraggia lo scambio di informazioni e svolge tra i consumatori un’opera di sensibilizzazione in materia; h) sviluppa e organizza corsi di formazione online e di altro tipo per i funzionari nazionali che operano nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale; i) organizza riunioni ad hoc con esperti, compresi quelli del mondo accademico, e rappresentanti competenti della società civile, che lo affianchino nell’esecuzione dei compiti ad esso conferiti ai sensi del presente regolamento; j) individua e promuove dispositivi tecnici ad uso dei professionisti ed elabora standard di riferimento, tra cui i sistemi di tracciabilità e rintracciabilità, che aiutino a distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti; k) collabora con le autorità nazionali e con la Commissione per sviluppare una rete online che agevoli lo scambio di informazioni sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale tra pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni degli Stati membri che si occupano di tutela e rispetto di tali diritti; l) collabora con e crea sinergie tra servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri, compreso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di diritti di proprietà intellettuale, allo scopo di sviluppare e promuovere tecniche, competenze e strumenti finalizzati al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, compresi programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione; m) sviluppa, in consultazione con gli Stati membri, programmi per la fornitura di assistenza tecnica a paesi terzi, nonché sviluppa e organizza eventi e programmi di formazione specifici per i funzionari dei paesi terzi che operano nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale; n) formula raccomandazioni alla Commissione in merito a tematiche che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, su richiesta della Commissione; o) realizza attività parallele necessarie per consentire all’Ufficio lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1. 3.   Nello svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2, l’Ufficio ottempera alle vigenti disposizioni del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:386:oj#art-2