Art. 2
In vigore dal 17 apr 2012
L’allegato del regolamento (CE) n. 62/2006 è così modificato:
1)
i paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 sono sostituiti dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;
2)
l’allegato A è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento;
3)
nel paragrafo 2.3.1, nel comma che inizia con «Per alcuni soggetti erogatori di servizi specifici…», è soppresso il testo «(cfr. anche allegato A, documento 6)»;
4)
nei paragrafi 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.8.1, il riferimento al «documento 1» è sostituito da un riferimento a «appendice F»;
5)
nel paragrafo 4.2.1.1, il testo
«Le informazioni di partenza e i dati aggiunti dall’IFR sono indicati nel documento 3 di cui all’allegato A (a cui si rimanda anche per la descrizione del contenuto); nella riga “Dati della lettera di vettura” si precisa se si tratta di dati obbligatori o facoltativi e se devono essere forniti dal mittente o aggiunti dall’IFR.»
è sostituito da
«Questi dati, inclusi quelli addizionali, sono indicati nella tabella dell’allegato A, appendice B, allegato 1 (per la descrizione del contenuto si rimanda all’allegato A, appendici A, B, F e appendice B, allegato 1), con le indicazioni nella riga “Dati della lettera di vettura” si precisa se si tratta di dati obbligatori o facoltativi e se devono essere forniti dal mittente o aggiunti dall’IFR.»;
6)
nel paragrafo 4.2.1.2, il testo
«I dati da inserire nella richiesta di carri a seconda della funzione svolta dall’IF sono indicati in maniera particolareggiata nel documento 3 di cui all’allegato A, in cui è precisata anche la natura obbligatoria o facoltativa di ciascuno di essi. Il formato dettagliato dei messaggi è definito nel documento 1 di cui all’allegato A.»
è sostituito da
«I dati da inserire nella richiesta di carri a seconda della funzione svolta dall’IF sono indicati in maniera particolareggiata nell’allegato A, appendici A e B, e nell’appendice B, allegato 1, in cui è precisata anche la natura obbligatoria o facoltativa di ciascuno di essi. Il formato dettagliato dei messaggi è definito nell’allegato A, appendice F.»;
7)
nel paragrafo 4.2.2.1, il termine «documento 4» è sostituito da «appendice F» e il termine «documento 1» è sostituito da «appendice F»;
8)
nel paragrafo 4.2.11.2, il termine «documento 2» è sostituito da «appendici D e F»;
9)
nel paragrafo 4.2.11.3, il termine «documento 2» è sostituito da «appendici A, B e F e appendice B, allegato 1»;
10)
nel paragrafo 6.2, il termine «documento 1» è sostituito da «appendici E e F».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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