Art. 1

In vigore dal 17 apr 2012
I seguenti articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater sono inseriti nel regolamento (CE) n. 62/2006. «Articolo 4 bis 1.   Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri sviluppano e attuano il sistema informatico conformemente alle disposizioni contenute nel capitolo 7 dell’allegato del presente regolamento, in particolare in conformità delle specifiche relative ai requisiti funzionali e del piano generale di cui al paragrafo 7.1.2. 2.   Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri presentano alla Commissione, mediante il comitato direttivo di cui al paragrafo 7.1.4 dell’allegato ed entro il 13 maggio 2012, il piano generale di cui al paragrafo 7.1.2 basato sui loro calendari dettagliati in cui sono indicate le fasi intermedie, la documentazione da fornire e le date per l’attuazione di ciascuna funzione della STI ATTM. 3.   Riferiscono i progressi compiuti alla Commissione, tramite il comitato direttivo di cui al paragrafo 7.1.4 dell’allegato e secondo le disposizioni del capitolo 7 dell’allegato del presente regolamento. Articolo 4 ter 1.   L’Agenzia ferroviaria europea pubblica il piano generale di cui al paragrafo 7.1.2 e lo tiene aggiornato. 2.   L’Agenzia ferroviaria europea aggiorna i documenti di cui all’allegato A in base alle richieste di modifica convalidate prima del 13 maggio 2012 in conformità della procedura di gestione delle modifiche di cui al paragrafo 7.2.2. Entro il 13 ottobre 2012 l’Agenzia presenta una raccomandazione alla Commissione sull’aggiornamento dell’allegato A che definisce la base documentale (baseline) per l’attuazione. 3.   L’Agenzia ferroviaria europea valuta l’attuazione delle applicazioni telematiche per il trasporto merci al fine di determinare se gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti e le scadenze rispettate. Articolo 4 quater Gli Stati membri provvedono a che tutte le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri presenti sul loro territorio siano informati del presente regolamento e designano un punto di contatto nazionale per il seguito dell’attuazione.»
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