Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 4 apr 2012
Disposizioni transitorie
1. Il punto 2), il punto 3), lettera b) e il punto 12) dell’ del presente regolamento non si applicano ai piani di riconoscimento accolti prima della sua entrata in vigore.
2. Il punto 6) dell’ del presente regolamento, relativamente all’articolo 47, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, non si applica ai piani di riconoscimento accolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e per i quali:
a)
il gruppo di produttori interessato abbia già assunto impegni finanziari oppure abbia concluso accordi giuridicamente vincolanti con terze parti in merito ai pertinenti investimenti di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, oppure
b)
il piano di riconoscimento di cui si tratta copra solo l’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Per i piani di riconoscimento accolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ma per i quali il gruppo di produttori interessato non abbia ancora assunto impegni finanziari, né concluso accordi giuridicamente vincolanti con terze parti in merito ai pertinenti investimenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano le seguenti regole:
a)
entro il 1o luglio 2012 l’autorità competente dello Stato membro notifica alla Commissione i piani di riconoscimento a cui si applica il presente paragrafo;
b)
nel fissare i coefficienti di attribuzione in conformità all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, la Commissione tiene conto delle notifiche ricevute in applicazione della lettera a) del presente paragrafo. La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è concessa in funzione dei suddetti coefficienti di attribuzione;
c)
i coefficienti di attribuzione fissati in conformità all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, non si applicano per l’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
d)
dopo la fissazione dei coefficienti di cui all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, l’autorità competente dello Stato membro dà ai gruppi di produttori cui si applica il presente paragrafo la possibilità di modificare o di ritirare il piano di riconoscimento. In caso di ritiro, l’Unione rimborsa le spese sostenute dal gruppo di produttori dopo l’accoglimento iniziale del piano, per la sua costituzione e il funzionamento amministrativo, nella misura massima del 3 % dell’aiuto al quale il gruppo avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 se il piano di riconoscimento fosse stato eseguito.
4. Il punto 8) dell’ non si applica ai casi in cui la richiesta di autorizzazione a pagare l’aiuto finanziario nazionale è stata approvata dalla Commissione a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ma in cui la Commissione non ha ancora deciso in merito al rimborso da parte dell’Unione dell’aiuto finanziario nazionale a norma dell’articolo 95 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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