Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
In vigore dal 4 apr 2012
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:
1)
all’articolo 36, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
le regole intese ad evitare che un produttore benefici per più di cinque 5 anni dell’aiuto dell’Unione destinato ai gruppi di produttori.»;
2)
all’articolo 37 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Gli investimenti di cui al primo comma, lettera c), non includono gli investimenti figuranti nell’allegato V bis.»;
3)
l’articolo 38 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità competente dello Stato membro prende una delle decisioni di cui al paragrafo 3 entro i tre mesi successivi al ricevimento di un progetto di piano di riconoscimento corredato di tutti i documenti giustificativi. Gli Stati membri possono fissare un termine più breve.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In seguito ai controlli di conformità di cui all’articolo 111, l’autorità competente dello Stato membro:
a)
accoglie provvisoriamente il piano e conferisce il prericonoscimento;
b)
chiede che il piano sia modificato, anche per quanto riguarda la durata del medesimo. In particolare, lo Stato membro valuta se le fasi proposte non siano indebitamente lunghe e richiede modifiche qualora un gruppo di produttori possa rispondere ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori prima della fine del quinquennio di cui all’articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c)
respinge il piano, specialmente nel caso in cui le persone giuridiche o una loro parte chiaramente definita che fanno domanda di prericonoscimento in quanto gruppo di produttori già rispondono ai criteri di riconoscimento come organizzazione di produttori.
L’accoglimento provvisorio può essere concesso solo se le modifiche richieste alla lettera b) sono state inserite nel piano.»;
c)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:
«4. L’autorità competente dello Stato membro notifica alla Commissione, entro il 1o luglio di un dato anno, le decisioni di accoglimento provvisorio dei piani di riconoscimento e le incidenze finanziarie dei piani, avvalendosi del modulo riprodotto nell’allegato V ter.
5. Dopo la fissazione dei coefficienti di cui all’articolo 47, paragrafo 4, secondo comma, l’autorità competente dello Stato membro dà al gruppo di produttori la possibilità di modificare o di ritirare il suo piano di riconoscimento. Se un gruppo di produttori non ritira il piano di riconoscimento, l’autorità competente accoglie in via definitiva il piano, fatte salve le modifiche che la stessa autorità possa ritenere necessarie.
6. L’autorità competente dello Stato membro comunica le decisioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla persona giuridica o alla sua parte chiaramente definita.»;
4)
all’articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali i gruppi di produttori possono chiedere di modificare i piani durante la loro esecuzione. Tali richieste sono corredate di tutti i documenti giustificativi necessari.
Gli Stati membri definiscono a quali condizioni i piani di riconoscimento possono essere modificati nel corso del periodo annuale o semestrale senza previa approvazione da parte della competente autorità nazionale. Le modifiche sono ammissibili all’aiuto solo se il gruppo di produttori ne dà immediata comunicazione all’autorità competente dello Stato membro.
I gruppi di produttori possono essere autorizzati dalla competente autorità dello Stato membro, durante un determinato anno e relativamente a detto anno, ad aumentare l’importo complessivo della spesa stabilito in un piano di riconoscimento del 5 % al massimo dell’importo inizialmente approvato, oppure a diminuirlo di una percentuale massima la cui fissazione compete agli Stati membri, in entrambi i casi a condizione che siano mantenuti gli obiettivi complessivi del piano di riconoscimento e purché l’importo complessivo della spesa dell’Unione per lo Stato membro interessato non superi il contributo dell’Unione assegnato a tale Stato membro in virtù dell’articolo 47, paragrafo 4.
Nel caso di fusioni di gruppi di produttori ai sensi dell’articolo 48, il limite del 5 % si applica all’importo complessivo della spesa stabilito nei piani di riconoscimento dei gruppi che si sono fusi.»;
5)
all’articolo 44 è aggiunto il seguente terzo comma:
«Gli investimenti possono essere realizzati nelle aziende individuali e/o nei locali appartenenti ai soci produttori del gruppo, a condizione che essi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del piano di riconoscimento. Se il socio lascia il gruppo di produttori, gli Stati membri garantiscono il recupero dell’investimento o del suo valore residuo qualora il suo periodo di ammortamento non sia già trascorso.»;
6)
l’articolo 47 è sostituito dal seguente:
«Articolo 47
Partecipazione finanziaria dell’Unione
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è pari:
a)
al 75 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e
b)
al 50 % nelle altre regioni.
Lo Stato membro può versare l’aiuto nazionale sotto forma di pagamento forfettario. Nella domanda di aiuto non occorre dimostrare l’uso che sarà fatto dell’aiuto stesso.
2. La partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, espressa in sovvenzione in conto capitale o in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, in percentuale dei costi ammissibili degli investimenti:
a)
al 50 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e
b)
al 30 % nelle altre regioni.
Gli Stati membri si impegnano a contribuire nella misura minima del 5 % al costo dell’investimento ammissibile.
La quota minima a carico dei beneficiari dell’aiuto al costo dell’investimento ammissibile è pari:
a)
al 25 % nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e
b)
al 45 % nelle altre regioni.
3. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è definita per ciascun gruppo di produttori in base al valore della sua produzione commercializzata ed è soggetta alle regole seguenti:
a)
per i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, nei primi due anni di esecuzione del piano di riconoscimento non si applica alcun massimale, mentre nel terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano si applica rispettivamente un massimale del 70 %, del 50 % e del 20 % del valore della produzione commercializzata;
b)
per i gruppi di produttori nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (*1), la partecipazione finanziaria dell’Unione si limita al 25 %, 20 %, 15 %, 10 % e 5 % del valore della produzione commercializzata rispettivamente nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di esecuzione del piano di riconoscimento.
4. La spesa complessiva per la partecipazione finanziaria dell’Unione all’aiuto di cui all’articolo 103 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non supera 10 000 000 EUR per anno civile.
In base alle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, la Commissione fissa i coefficienti di attribuzione e stabilisce la partecipazione finanziaria annua totale dell’Unione disponibile per Stato membro in base a tali coefficienti. Se per un dato anno l’importo totale risultante dalle notifiche di cui all’articolo 38, paragrafo 4, non supera l’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione, il coefficiente di attribuzione è fissato a 100.
La partecipazione finanziaria dell’Unione è concessa in conformità al coefficiente di attribuzione di cui al secondo comma. I piani di riconoscimento non notificati a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, non beneficiano di una partecipazione finanziaria dell’Unione.
Il tasso di cambio applicabile alla partecipazione finanziaria dell’Unione per Stato membro è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di cui all’articolo 38, paragrafo 4.
(*1)
GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.»;"
7)
all’articolo 92, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta mediante decisione entro tre mesi. Tale periodo ha inizio il giorno successivo al giorno in cui la Commissione ha ricevuto una richiesta completa. Se la Commissione non richiede informazioni supplementari entro il periodo di tre mesi, la richiesta si ritiene completa.»;
8)
all’articolo 95, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:
«La quota di rimborso non è superiore al 48 % dell’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;
9)
all’articolo 97, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
entro il 31 gennaio, l’importo finanziario corrispondente a ciascun successivo periodo annuale di esecuzione dei piani di riconoscimento incluso l’attuale anno di esecuzione. Si indicano gli importi approvati o stimati. Per ciascun gruppo di produttori e ciascun successivo periodo annuale di esecuzione del piano, la comunicazione contiene le seguenti informazioni:
i)
l’importo totale del periodo annuale di esecuzione del piano di riconoscimento, i contributi dell’Unione, degli Stati membri e dei gruppi di produttori e/o dei loro soci;
ii)
una ripartizione tra gli aiuti contemplati all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a) e rispettivamente b) del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;
10)
all’articolo 98, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate in base a modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Tali modelli si applicano fino a che il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non sia stato informato.»;
11)
all’articolo 112, sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:
«3 bis. I risultati dei controlli in loco di cui al paragrafo 2 sono valutati per stabilire se i problemi incontrati siano di natura sistemica, segnalando il rischio di irregolarità per quanto riguarda azioni, beneficiari od enti simili. La valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.
Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di una regione oppure per uno specifico gruppo di produttori, lo Stato membro procede a controlli supplementari durante l’anno in esame ed aumenta la percentuale di domande corrispondenti da sottoporre a verifica nel corso dell’anno successivo.
3 ter. Lo Stato membro stabilisce i gruppi di produttori da sottoporre a controlli in loco in base ad un’analisi dei rischi.
L’analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
a)
l’importo dell’aiuto;
b)
le risultanze dei controlli degli anni precedenti;
c)
un elemento per garantire la randomizzazione e
d)
altri parametri che spetta agli Stati membri definire.»;
12)
è inserito l’allegato V bis, figurante nell’allegato I del presente regolamento;
13)
è inserito l’allegato V ter figurante nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:302:oj#art-1