Art. 9

Elenco dei costruttori

In vigore dal 3 apr 2012
Elenco dei costruttori 1.   I costruttori notificano alla Commissione tempestivamente e non oltre il 1o giugno 2012 i nomi che essi indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità. Essi notificano tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche di tale informazione. I nuovi costruttori che entrano nel mercato notificano tempestivamente alla Commissione i nomi che essi indicano, o intendono indicare, sui certificati di conformità. 2.   Quando completa i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio, l’autorità competente utilizza i nomi dei costruttori tratti dall’elenco che la Commissione stilerà sulla base dei nomi notificati ai sensi del paragrafo 1. Tale elenco sarà pubblicato su Internet il 1o settembre 2012 e successivamente aggiornato a intervalli regolari. 3.   Qualora il nome di un costruttore non sia incluso nell’elenco, per completare i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio l’autorità competente utilizza il nome indicato sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione.
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