Art. 10
Informazioni supplementari che devono essere fornite dai costruttori
In vigore dal 3 apr 2012
Informazioni supplementari che devono essere fornite dai costruttori
1. Ai fini della notifica di cui all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011, i costruttori comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1o giugno 2012, il nome e l’indirizzo del referente a cui indirizzare la notifica.
Il costruttore informa tempestivamente la Commissione su eventuali modifiche apportate ai dati trasmessi. I nuovi costruttori che entrano nel mercato comunicano tempestivamente alla Commissione i dati relativi ai loro referenti.
2. Qualora un gruppo di costruttori collegati costituisca un raggruppamento, per permettere di determinare l’applicabilità dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, fornisce alla Commissione la prova del collegamento tra i vari membri del gruppo in conformità ai criteri di cui all’, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:293:oj#art-10