Art. 4
Fonti di dati
In vigore dal 3 apr 2012
Fonti di dati
1. Lo Stato membro prepara i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio basati sulle informazioni contenute nel certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione del veicolo commerciale leggero in questione come precisato nella tabella di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Il parametro «Totale di nuove immatricolazioni» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio è determinato sulla base del numero totale di dati relativi alle immatricolazioni creati ogni anno in relazione a un singolo veicolo.
3. Il parametro «Categoria del veicolo immatricolato» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio si basa sulle caratteristiche tecniche del veicolo al momento dell’immatricolazione.
4. Se sul certificato di conformità o nella documentazione relativa all’omologazione compare più di un nome di costruttore, lo Stato membro comunica il nome del costruttore del veicolo base.
5. I valori relativi alle emissioni di CO2 da comunicare in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO2» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio sono tratti dalla voce «misto» del certificato di conformità o della documentazione relativa all’omologazione, tranne nei casi ai quali si applica la voce «ponderato misto».
6. Per la comunicazione dei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio relativi ai veicoli a combustibile alternativo, l’autorità competente indica il tipo di carburante e il modo di combustione, come previsto nell’allegato I del presente regolamento.
7. In caso di veicoli bicarburante a gas o di veicoli policarburante a etanolo, l’autorità competente comunica i seguenti valori relativi alle emissioni di CO2 in corrispondenza del parametro «Emissioni specifiche di CO2 (g/km)» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio:
a)
per i veicoli bicarburante a gas che fanno uso di benzina e gas, il valore delle emissioni di CO2 per il gas di petrolio liquefatto (GPL) o il gas naturale (GN) in conformità all’allegato II, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 510/2011;
b)
per i veicoli policarburante a etanolo che fanno uso di benzina e di carburante contenente etanolo (E85) di cui all’ del regolamento (UE) n. 510/2011, il valore delle emissioni di CO2 per la benzina.
Nei casi di cui alla lettera b), gli Stati membri comunicano il valore relativo alla benzina anche in assenza delle condizioni previste per una riduzione di cui all’ del regolamento (UE) n. 510/2011. Gli Stati membri possono però comunicare anche il valore relativo al carburante contenente etanolo (E85).
8. Se il veicolo è dotato di più di un asse sterzante o non sterzante di larghezze diverse, lo Stato membro comunica la larghezza massima dell’asse alla voce «Carreggiata dell’altro asse (mm)» nei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio. Il passo per questi veicoli è la distanza tra gli assi esterni anteriori e gli assi esterni posteriori.
9. Se i dati aggregati risultanti dal monitoraggio e i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio sono presi dalla documentazione relativa all’omologazione, e se tali dati contengono intervalli di valori, gli Stati membri assicurano che i dati comunicati garantiscano una precisione adeguata e siano conformi ai dati contenuti nel certificato di conformità.
Storico versioni
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