Art. 2

Definizioni

In vigore dal 3 apr 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui agli del regolamento (UE) n. 510/2011 nonché le definizioni di «veicolo bicarburante a gas» e «veicolo policarburante a etanolo» di cui all’ del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (6). Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1)   «documentazione relativa all’omologazione»: i documenti che contengono i dati di cui alla terza colonna della tabella riportata nell’allegato I del presente regolamento; 2)   «dati aggregati risultanti dal monitoraggio»: i dati aggregati di cui all’allegato II, parte C, sezione 1, del regolamento (CE) n. 510/2011; 3)   «dati dettagliati risultanti dal monitoraggio»: i dati dettagliati di cui all’allegato II, parte C, sezione 2, del regolamento (CE) n. 510/2011, ripartiti in base a costruttore e serie di veicoli per tipo, variante e versione.
Storico versioni

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