Art. 2

Disposizione transitoria

In vigore dal 30 mar 2012
Disposizione transitoria 1.   Il punto 3, il punto 9, lettere da a)a d), e i punti 10, 11 e 12 dell’ non si applicano all’approvazione di un supplemento a un prospetto o prospetto di base se il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima del 1o luglio 2012. 2.   Quando conformemente all’articolo 18 della direttiva 2003/71/CE l’autorità competente dello Stato membro di origine notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante un certificato di approvazione in relazione a un prospetto o a un prospetto di base approvato prima del 1o luglio 2012, l’autorità competente dello Stato membro di origine indica in modo chiaro ed esplicito nel certificato che il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima del 1o luglio 2012.
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