Art. 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 809/2004

In vigore dal 30 mar 2012
Modifiche al regolamento (CE) n. 809/2004 Il regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue: 1) l’, punto 3), è soppresso; 2) nNell’ è aggiunto il seguente punto 13: «13)   “emissione di diritti di opzione”: qualsiasi emissione di diritti di prelazione obbligatori che consente la sottoscrizione di nuove azioni ed è destinata unicamente agli azionisti esistenti. Le emissioni di diritti di opzione includono anche le emissioni in cui i diritti di prelazione obbligatori sono soppressi e sostituiti da diritti quasi identici quando tali diritti rispondono alle seguenti condizioni: a) i diritti sono offerti agli azionisti gratuitamente; b) gli azionisti hanno il diritto di acquistare nuove azioni in percentuale delle azioni possedute, oppure, nel caso di altri strumenti finanziari che conferiscono il diritto di partecipare all’emissione di azioni, in modo proporzionato ai loro diritti sulle azioni sottostanti; c) i diritti di sottoscrizione sono negoziabili e trasferibili o, in caso contrario, le azioni derivanti dai diritti sono vendute alla fine del periodo dell’offerta a beneficio degli azionisti che non hanno esercitato tali diritti; d) l’emittente è in grado, per quanto riguarda i diritti di cui alla lettera b), di imporre limiti o restrizioni o esclusioni e di stabilire le modalità che ritiene appropriate per gestire le azioni proprie e le frazioni di diritti e per assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti per legge o da un’autorità di regolamentazione in qualsiasi paese o territorio; e) il periodo minimo durante il quale possono essere sottoscritte azioni è simile al periodo per l’esercizio dei diritti di prelazione previsti dalla legge ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (*1); f) dopo la scadenza del periodo di esercizio, i diritti scadono. (*1)   GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.»;" 3) nel capo I, è aggiunto il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Categorie di informazioni da includere nel prospetto di base e nelle condizioni definitive 1.   Le categorie indicate nell’allegato XX determinano il grado di flessibilità con cui le informazioni possono essere fornite nel prospetto di base o nelle condizioni definitive. Le categorie sono definite come segue: a) “categoria A” indica le informazioni pertinenti che sono incluse nel prospetto di base. Queste informazioni non possono essere lasciate in bianco e inserite successivamente nelle condizioni definitive; b) “categoria B” significa che il prospetto di base contiene tutti i principi generali relativi alle informazioni richieste e soltanto i dati che siano ignoti al momento dell’approvazione del prospetto di base possono essere lasciati in bianco e inseriti successivamente nelle condizioni definitive; c) “categoria C” significa che il prospetto di base può contenere uno spazio riservato che verrà successivamente riempito solo per le informazioni che non erano note al momento dell’approvazione del prospetto di base. Tali informazioni sono inserite nelle condizioni definitive. 2.   Qualora si applichino le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, è richiesto un supplemento. Qualora dette condizioni non si applichino, l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato pubblica un avviso in merito.»; 4) l’ è sostituito dal seguente: « Informazioni minime da includere nel prospetto Il prospetto è redatto utilizzando uno degli schemi e dei moduli o una delle loro combinazioni di cui al presente regolamento. Il prospetto contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, e da XX a XXIX in funzione del tipo di emittente o emissione e di strumento finanziario interessati. Fatto salvo l’articolo 4 bis, paragrafo 1, l’autorità competente non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII e da XX a XXIX. Al fine di assicurare il rispetto dell’obbligo sancito dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’atto dell’approvazione di un prospetto conformemente all’articolo 13 della predetta direttiva, può esigere, caso per caso, che le informazioni fornite dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano completate per ognuno degli elementi di informazione richiesti. Se l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, ha l’obbligo di includere una nota di sintesi nel prospetto, l’autorità competente dello Stato membro di origine quando approva tale prospetto, a norma dell’articolo 13 della stessa direttiva, può chiedere, caso per caso, che determinate informazioni del prospetto siano incluse nella nota di sintesi.»; 5) l’articolo 4 bis è così modificato: a) nel paragrafo 2, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente: «Le autorità competenti basano ogni eventuale richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1, primo comma, sugli obblighi di cui al punto 20.1 dell’allegato I, al punto 15.1 dell’allegato XXIII, al punto 20.1 dell’allegato XXV, al punto 11.1 dell’allegato XXVII e al punto 20.1 dell’allegato XXVIII, concernenti il contenuto delle informazioni finanziarie e i principi contabili e di revisione applicabili, fatte salve eventuali modifiche opportune in considerazione dei seguenti fattori:»; b) nel paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) tutte le sue attività all’epoca della redazione del prospetto non sono accuratamente rappresentate nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che è tenuto a fornire ai sensi del punto 20.1 dell’allegato I, del punto 15.1 dell’allegato XXIII, del punto 20.1 dell’allegato XXV, del punto 11.1 dell’allegato XXVII e del punto 20.1 dell’allegato XXVIII;» c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo e del punto 20.2 dell’allegato I, del punto 15.2 dell’allegato XXIII e del punto 20.2 dell’allegato XXV, per variazione significativa della situazione dell’emittente si intende una variazione superiore al 25 % di uno o più degli indicatori delle dimensioni dell’attività dell’emittente.»; 6) Negli articoli 7, 8, 12, 16 e 21, e negli allegati IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XV e XVIII, la cifra «50 000» è sostituita da «100 000»; 7) nell’articolo 9 è aggiunto il seguente secondo comma: «Il punto 3 dell’allegato VI non si applica quando uno Stato membro agisce da garante»; 8) nell’articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   L’emittente, l’offerente e la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possono scegliere di redigere un prospetto conformemente agli schemi proporzionati di cui agli allegati da XXIII a XXIX anziché conformemente agli schemi proporzionati di cui agli allegati I, III, IV, IX, X e XI come descritto al secondo comma e purché siano soddisfatte le condizioni rispettive di cui agli articoli 26 bis, 26 ter e 26 quater. Quando l’emittente, l’offerente e la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato fanno tale scelta: a) il riferimento all’allegato I nell’allegato XVIII va inteso come riferimento agli allegati XXIII o XXV; b) il riferimento all’allegato III nell’allegato XVIII va inteso come riferimento all’allegato XXIV; c) il riferimento all’allegato IV nell’allegato XVIII va inteso come riferimento all’allegato XXVI; d) il riferimento all’allegato IX nell’allegato XVIII va inteso come riferimento all’allegato XXVII; e) il riferimento all’allegato X nell’allegato XVIII va inteso come riferimento all’allegato XXVIII; f) il riferimento all’allegato XI nell’allegato XVIII va inteso come riferimento all’allegato XXIX.»; 9) l’articolo 22 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il prospetto di base è redatto utilizzando uno degli schemi e dei moduli di cui al presente regolamento o una loro combinazione conformemente alle combinazioni per i diversi tipi di strumenti finanziari di cui all’allegato XVIII. Il prospetto di base contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, all’allegato XX e agli allegati da XXIII a XXIX in funzione del tipo di emittente e di strumento finanziario interessati, conformemente agli schemi e ai moduli di cui al presente regolamento. L’autorità competente non esige che un prospetto di base contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII, nell’allegato XX o negli allegati da XXIII a XXIX. Al fine di assicurare il rispetto dell’obbligo sancito dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine, all’atto dell’approvazione di un prospetto di base conformemente all’articolo 13 della predetta direttiva, può esigere, caso per caso, che le informazioni fornite dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano completate per ognuno degli elementi di informazione richiesti. Ove determinate informazioni obbligatoriamente fornite dall’emittente, dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non compaiano nella nota di sintesi nel prospetto di base, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, l’autorità competente dello Stato membro di origine, quando approva il prospetto di base in conformità all’articolo 13 di detta direttiva, può esigere, caso per caso, che determinate informazioni siano incluse nella nota di sintesi.»; b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   Il prospetto di base può contenere opzioni relativamente alle informazioni classificate come categoria A, categoria B e categoria C, richieste dagli schemi e dai moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari, e come indicato all’allegato XX. Le condizioni definitive stabiliscono quale di queste opzioni sia applicabile alla singola emissione, facendo riferimento alle sezioni pertinenti del prospetto di base o riproducendo tali informazioni.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le condizioni definitive relative al prospetto di base riprendono unicamente i seguenti elementi di informazione: a) nei vari schemi delle note informative sugli strumenti finanziari in base ai quali è redatto il prospetto di base, gli elementi di informazione classificati come “categoria B” e “categoria C” nell’elenco di cui all’allegato XX. Quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento figura nelle condizioni definitive con la menzione “non applicabile”; b) su base volontaria, qualsiasi “informazione supplementare” descritta nell’allegato XXI; c) qualsiasi riproduzione delle opzioni già previste nel prospetto di base che sono applicabili alla singola emissione o riferimento a esse. Le condizioni definitive non modificano o sostituiscono informazioni contenute nel prospetto di base.»; d) nel paragrafo 5, è aggiunto il seguente punto 1 bis: «1 bis) una sezione contenente un modello, il “modulo delle condizioni definitive”, che deve essere compilato per ogni singola emissione;» e) nel paragrafo 7 è aggiunto il seguente secondo comma: «Nel caso in cui l’emittente è tenuto a preparare un supplemento per informazioni incluse nel prospetto di base che si riferiscono soltanto a una o a diverse emissioni specifiche, il diritto che l’investitore ha di revocare l’accettazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, si applica solo alle emissioni pertinenti e non ad altre emissioni di strumenti finanziari nell’ambito del prospetto di base.»; 10) l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Contenuto della nota di sintesi del prospetto, del prospetto di base e della singola emissione 1.   L’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato determina il contenuto esatto della nota di sintesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, conformemente al presente articolo. La nota di sintesi contiene le informazioni chiave di cui all’allegato XXII. Quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento figura nella nota di sintesi con la menzione “non applicabile”. La lunghezza della nota di sintesi tiene conto della complessità dell’emittente e degli strumenti finanziari offerti, ma non supera il 7 % della lunghezza del prospetto o 15 pagine, se il primo valore è inferiore. La nota di sintesi non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto. L’ordine delle sezioni e degli elementi dell’allegato XXII è obbligatorio. La nota di sintesi è redatta in un linguaggio chiaro, così da presentare le informazioni chiave in modo facilmente accessibile e comprensibile. Se l’emittente non è tenuto a includere una nota di sintesi in un prospetto a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, ma elabora una sezione riepilogativa nel prospetto, tale sezione non è intitolata “nota di sintesi” a meno che l’emittente non rispetti tutti gli obblighi di informativa previsti per le note di sintesi di cui al presente articolo e all’allegato XXII. 2.   La nota di sintesi del prospetto di base può contenere le seguenti tipi informazioni: a) le informazioni incluse nel prospetto di base; b) le opzioni per le informazioni richieste dallo schema e dai moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari; c) le informazioni richieste dallo schema e dai moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari lasciate in bianco e da inserire successivamente nelle condizioni definitive. 3.   La nota di sintesi della singola emissione fornisce le informazioni chiave della nota di sintesi del prospetto di base unitamente alle parti pertinenti delle condizioni definitive. La nota di sintesi della singola emissione contiene i seguenti elementi: a) le informazioni della nota di sintesi del prospetto di base che sono pertinenti solo per la singola emissione; b) le opzioni contenute nel prospetto di base che sono pertinenti solo per la singola emissione quali determinate nelle condizioni definitive; c) le informazioni rilevanti fornite nelle condizioni definitive che sono state precedentemente lasciate in bianco nel prospetto di base. Nei casi in cui le condizioni definitive riguardano diversi strumenti finanziari che differiscono solo in un numero molto limitato di dettagli, come il prezzo di emissione o la data di scadenza, può essere allegata un’unica nota di sintesi della singola emissione per tutti gli strumenti finanziari purché le informazioni relative ai diversi strumenti finanziari siano chiaramente separate. La nota di sintesi della singola emissione è soggetta agli stessi requisiti delle condizioni definitive ed è a esse allegata.»; 11) nell’articolo 25, paragrafo 5, è aggiunto il seguente terzo comma: «In ogni caso non è richiesto il rinnovato deposito delle condizioni definitive e di una nota di sintesi della singola emissione a esse allegata per le offerte fatte prima della produzione di una nuova nota di sintesi o di un supplemento alla nota di sintesi.»; 12) nell’articolo 26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le condizioni definitive sono presentate in un documento separato ovvero incluse nel prospetto di base. Esse sono preparate in modo facilmente analizzabile e comprensibile. Gli elementi dello schema e dei moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari che sono contenuti nel prospetto di base non sono riprodotti nelle condizioni definitive. L’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possono includere qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato XXI nelle condizioni definitive. È inserita nelle condizioni definitive una dichiarazione chiara e ben visibile attestante: a) che le condizioni definitive sono state elaborate ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al prospetto di base e al suo supplemento (o ai suoi supplementi); b) dove sono pubblicati il prospetto di base e il suo supplemento (o i suoi supplementi) a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/71/CE; c) che per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il prospetto di base che le condizioni definitive; d) che la nota di sintesi della singola emissione è allegata alle condizioni definitive. Le condizioni definitive possono includere la firma del rappresentante legale dell’emittente o della persona responsabile del prospetto in base al diritto nazionale pertinente o la firma di entrambi. 5 bis   Le condizioni definitive e la nota di sintesi della singola emissione sono redatte nella stessa lingua rispettivamente della versione approvata del modulo delle condizioni definitive del prospetto di base e della nota di sintesi del prospetto di base. Quando le condizioni definitive sono comunicate all’autorità competente dello Stato membro ospitante o, qualora vi siano più Stati membri ospitanti, alle autorità competenti in conformità all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, le seguenti norme linguistiche si applicano alle condizioni definitive e alla nota di sintesi allegata: a) quando la nota di sintesi del prospetto di base deve essere tradotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/71/CE, la nota di sintesi della singola emissione allegata alle condizioni definitive è soggetta agli stessi obblighi di traduzione della nota di sintesi del prospetto di base; b) quando il prospetto di base deve essere tradotto a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/71/CE, le condizioni definitive e la nota di sintesi della singola emissione a esse allegata sono soggette agli stessi obblighi di traduzione del prospetto di base. L’emittente comunica tali traduzioni, insieme con le condizioni definitive, all’autorità competente dello Stato membro ospitante o, qualora vi siano più Stati membri ospitanti, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.»; 13) è inserito il seguente capo III bis: «CAPO III bis REGIME D’INFORMATIVA PROPORZIONATO Articolo 26 bis Schema proporzionato per le emissioni di diritti di opzione 1.   Gli schemi proporzionati di cui agli allegati XXIII e XXIV si applicano alle emissioni di diritti di opzione, a condizione che l’emittente abbia azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 2.   Gli emittenti aventi azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione possono solo avvalersi dello schema di cui agli allegati XXIII e XXIV quando le regole del sistema multilaterale di negoziazione prevedono quanto segue: a) gli emittenti sono tenuti a pubblicare bilanci d’esercizio e relazioni di revisione entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci semestrali entro quattro mesi dalla fine dei primi sei mesi di ogni esercizio finanziario, e informazioni privilegiate ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1 della direttiva 2003/6/CE e dell’articolo 6 di detta direttiva; b) gli emittenti sono tenuti a rendere disponibili al pubblico le relazioni e le informazioni di cui alla lettera a), pubblicandole sui loro siti web; c) disposizioni che prevengono l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato a norma della direttiva 2003/6/CE. 3.   Una dichiarazione all’inizio del prospetto indica chiaramente che l’emissione di diritti di opzione è destinata agli azionisti dell’emittente e che il livello di diffusione del prospetto è proporzionato a tale tipo di emissione. Articolo 26 ter Schemi proporzionati per le piccole e medie imprese e le società con ridotta capitalizzazione di mercato Gli schemi proporzionati di cui agli allegati da XXV a XXVIII si applicano quando gli strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese e dalle società con ridotta capitalizzazione di mercato vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro. Tuttavia le piccole e medie imprese e le società a capitalizzazione ridotta possono invece scegliere di redigere un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV. Articolo 26 quater Requisiti proporzionati per le emissioni effettuate da enti creditizi di cui all’, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE Gli enti creditizi che emettono strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE, che redigono un prospetto conformemente all’, paragrafo 3, di detta direttiva, possono scegliere di includere nel loro prospetto come informazioni finanziarie relative agli esercizi passati informazioni riguardanti solo l’ultimo esercizio, oppure il periodo più breve durante il quale l’emittente è stato in attività, conformemente all’allegato XXIX del presente regolamento. (*2)   GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1 »;" 14) l’articolo 27 è soppresso; 15) nell’articolo 34 è aggiunto il seguente secondo comma: «Quando non sia richiesto alcun prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE, i messaggi pubblicitari includono un’avvertenza in tal senso salvo che l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato scelga di pubblicare un prospetto conforme alla direttiva 2003/71/CE e al presente regolamento.»; 16) Nell’articolo 35, il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente: «5 bis.   Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all’allegato I, punto 20.1, all’allegato IV, punto 13.1; all’allegato VII, punto 8.2; all’allegato X, punto 20.1; all’allegato XI, punto 11.1; all’allegato XXIII, punto 15.1; all’allegato XXV, punto 20.1; all’allegato XXVI, punto 13.1; all’allegato XXVIII, punto 20.1; o all’allegato XXIX, punto 11, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse in un prospetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2015 o in data successiva, o all’obbligo di cui all’allegato VII, punto 8.2 bis, all’allegato IX, punto 11.1; all’allegato X, punto 20.1 bis; all’allegato XXVII, punto 11.1;o all’allegato XXVIII, punto 20.1 bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relative agli esercizi finanziari precedenti a quelli aventi inizio il 1o gennaio 2015 o in data successiva, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica dell’India.»; 17) nell’allegato V, il punto 4.7 è sostituito dal seguente: 4.7.   Il tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare: — data di godimento e di scadenza degli interessi, — termine di prescrizione degli interessi e del capitale. Qualora il tasso non sia fisso, dichiarazione indicante il tipo di sottostante e una descrizione del sottostante sul quale è basato e del metodo utilizzato per mettere in relazione il sottostante e il tasso, nonché indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità; — descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un’incidenza sul sottostante, — regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante, — nome del responsabile del calcolo. Se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti.»; 18) nell’allegato XIII, il punto 4.8 è sostituito dal seguente: 4.8.   Il tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare: — data di godimento e di scadenza degli interessi, — termine di prescrizione degli interessi e del capitale. Qualora il tasso non sia fisso, dichiarazione indicante il tipo di sottostante e una descrizione del sottostante sul quale è basato e del metodo utilizzato per porre in relazione il sottostante e il tasso; — descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un’incidenza sul sottostante, — regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un’incidenza sul sottostante, — nome del responsabile del calcolo.»; 19) sono aggiunti gli allegati da XX a XXIX, il cui testo figura in allegato al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:486:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo