Art. 3

Valutazione della conformità da parte dell’AESFEM

In vigore dal 21 mar 2012
Valutazione della conformità da parte dell’AESFEM 1.   Oltre ad esaminare il rispetto della disposizione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 da parte delle agenzie di rating del credito in sede di esame della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 15 di tale regolamento, l’AESFEM valuta se ogni agenzia di rating del credito rispetta l’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 su base continuativa, secondo modalità ritenute opportune dall’AESFEM stessa. 2.   Nell’esaminare se le agenzie di rating del credito rispettano la disposizione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’AESFEM usa tutte le informazioni utili per valutare il processo di elaborazione, approvazione, utilizzo e revisione delle metodologie di rating. 3.   Nel determinare il livello adeguato di valutazione, l’AESFEM considera se una metodologia di rating ha una storia dimostrabile di uniformità e precisione nella previsione del merito di credito e può tener conto di metodi di convalida, ad esempio di studi appropriati in materia di inadempimenti o di transizione dei rating volti a testare la specifica metodologia.
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Valutazione della conformità da parte dell’AESFEM (Art. 3 Regolamento (UE) 2012/447) — Testo vigente | Portale Normativo