Art. 8

Esenzione

In vigore dal 21 mar 2012
Esenzione Nei casi in cui esistono scarse prove quantitative a sostegno del potere predittivo di una metodologia di rating, l’agenzia di rating del credito è esente dall’obbligo di rispettare l’ del presente regolamento se: a) garantisce che le metodologie di rating prevedano correttamente il merito di credito; b) applica procedure interne in modo coerente nel tempo e nei diversi segmenti di mercato; c) dispone di processi che consentano di individuare e risolvere in modo adeguato le anomalie sistemiche dei rating evidenziate dai test retrospettivi.
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Esenzione (Art. 8 Regolamento (UE) 2012/447) — Testo vigente | Portale Normativo