Art. 8
Esenzione
In vigore dal 21 mar 2012
Esenzione
Nei casi in cui esistono scarse prove quantitative a sostegno del potere predittivo di una metodologia di rating, l’agenzia di rating del credito è esente dall’obbligo di rispettare l’ del presente regolamento se:
a)
garantisce che le metodologie di rating prevedano correttamente il merito di credito;
b)
applica procedure interne in modo coerente nel tempo e nei diversi segmenti di mercato;
c)
dispone di processi che consentano di individuare e risolvere in modo adeguato le anomalie sistemiche dei rating evidenziate dai test retrospettivi.
Storico versioni
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