Art. 2

In vigore dal 21 mar 2012
Il prelievo dei campioni per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella parte 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è effettuato secondo i metodi specificati nell'allegato II del presente regolamento.
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