Art. 2
In vigore dal 21 mar 2012
Il prelievo dei campioni per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari elencati nella parte 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è effettuato secondo i metodi specificati nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:252:oj#art-2