Art. 46

Disposizione transitoria

In vigore dal 14 mar 2012
Disposizione transitoria 1.   Le misure esistenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in vigore anteriormente al 15 settembre 2010, possono restare in applicazione fino al 1o luglio 2013 a condizione che siano notificate alla Commissione entro il 24 aprile 2012. 2.   Le operazioni su credit default swap che danno luogo a una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani e che sono state concluse prima del 25 marzo 2012 o durante una sospensione o restrizione su credit default swap su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli conformemente all’, paragrafo 2, possono essere mantenute fino alla data di scadenza del contratto di credit default swap.
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Disposizione transitoria (Art. 46 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo