Art. 14

Restrizioni ai credit default swap su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli

In vigore dal 14 mar 2012
Restrizioni ai credit default swap su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli 1.   Una persona fisica o giuridica può effettuare operazioni su credit default swap su emittenti sovrani solo se esse non determinano una posizione scoperta in un credit default swap su emittente sovrani quale definita all’. 2.   Un’autorità competente può sospendere temporaneamente le restrizioni di cui al paragrafo 1 se ritiene, sulla base di motivi oggettivi, che il suo mercato di debito sovrano non funzioni correttamente e che dette restrizioni possano avere un impatto negativo sul mercato dei credit default swap su emittenti sovrani, in particolare aumentando il costo del prestito per gli emittenti sovrani o compromettendo la loro capacità di emettere nuovo debito. Tali motivi si basano sui seguenti indicatori: a) un tasso d’interesse elevato o in aumento sul debito sovrano; b) un allargamento del differenziale (spread) del tasso d’interesse sul debito sovrano rispetto al debito di altri emittenti sovrani; c) un allargamento del differenziale dei credit default swap su emittenti sovrani rispetto alla propria curva e rispetto ad altri emittenti sovrani; d) la velocità di ritorno del prezzo del debito sovrano all’equilibrio originario dopo una negoziazione di una certa entità; e) l’ammontare di debito sovrano negoziabile. L’autorità competente può servirsi inoltre di indicatori diversi da quelli previsti al primo comma, lettere da a) a e). Prima di sospendere le restrizioni ai sensi del presente articolo, l’autorità competente interessata notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti la sospensione proposta e motivi su cui la stessa si basa. La sospensione è valida per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data della pubblicazione sul sito Internet dell’autorità competente interessata. La sospensione può essere prorogata per periodi non superiori a sei mesi, se continuano a sussistere i motivi della sospensione. La sospensione decade automaticamente se non è prorogata entro la fine del periodo iniziale o di ogni successivo periodo di proroga. Entro ventiquattro ore dalla notifica da parte dell’autorità competente interessata, l’Aesfem emette un parere in merito alla sospensione prevista o alla proroga di tale sospensione, indipendentemente dal fatto che l’autorità competente abbia basato la sospensione sugli indicatori di cui al primo comma, lettere da a) a e), o su altri indicatori. Se la sospensione prevista o la proroga della sospensione si basa sul secondo comma, tale parere comprende una valutazione degli indicatori utilizzati dall’autorità competente. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’Aesfem.
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