Art. 33

Poteri delle autorità competenti

In vigore dal 14 mar 2012
Poteri delle autorità competenti 1.   Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano i loro poteri in uno dei modi seguenti: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. 2.   Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, dispongono del potere di: a) accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne o farne copia; b) esigere informazioni da qualsiasi persona fisica o giuridica e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona fisica o giuridica per ottenere informazioni; c) effettuare ispezioni in loco con o senza preavviso; d) richiedere la documentazione esistente relativa alle comunicazioni telefoniche e al traffico dati; e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni del presente regolamento; f) imporre il blocco e/o il sequestro di beni. 3.   Le autorità competenti hanno il potere, fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b), di esigere in singoli casi che una persona fisica o giuridica che effettua un’operazione su credit default swap fornisca: a) la spiegazione delle finalità dell’operazione e se venga effettuata a fini di copertura contro un rischio o per altri motivi; e b) le informazioni relative al rischio sottostante quando l’operazione è effettuata a fini di copertura.
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Poteri delle autorità competenti (Art. 33 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo