Art. 33
Poteri delle autorità competenti
In vigore dal 14 mar 2012
Poteri delle autorità competenti
1. Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano i loro poteri in uno dei modi seguenti:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
2. Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti, in conformità del diritto nazionale, dispongono del potere di:
a)
accedere a qualsiasi documento in qualsiasi forma e riceverne o farne copia;
b)
esigere informazioni da qualsiasi persona fisica o giuridica e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona fisica o giuridica per ottenere informazioni;
c)
effettuare ispezioni in loco con o senza preavviso;
d)
richiedere la documentazione esistente relativa alle comunicazioni telefoniche e al traffico dati;
e)
richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni del presente regolamento;
f)
imporre il blocco e/o il sequestro di beni.
3. Le autorità competenti hanno il potere, fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b), di esigere in singoli casi che una persona fisica o giuridica che effettua un’operazione su credit default swap fornisca:
a)
la spiegazione delle finalità dell’operazione e se venga effettuata a fini di copertura contro un rischio o per altri motivi; e
b)
le informazioni relative al rischio sottostante quando l’operazione è effettuata a fini di copertura.
Storico versioni
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