Art. 11

Informazioni da fornire all’Aesfem

In vigore dal 14 mar 2012
Informazioni da fornire all’Aesfem 1.   Le autorità competenti forniscono all’Aesfem, in forma di sintesi e su base trimestrale, le informazioni sulle posizioni corte nette relative al capitale azionario emesso e al debito sovrano emesso, nonché sulle posizioni scoperte relative a credit default swap su emittenti sovrani, per le quali esse sono l’autorità competente interessata e ricevono le notifiche di cui agli . 2.   Per l’espletamento delle sue funzioni a norma del presente regolamento, l’Aesfem può richiedere, in qualsiasi momento, all’autorità competente interessata informazioni supplementari in merito a posizioni corte nette relative al capitale azionario emesso e al debito sovrano emesso, o a posizioni scoperte relative a credit default swap su emittenti sovrani. L’autorità competente trasmette le informazioni richieste all’Aesfem al più tardi entro sette giorni civili. Ove si verifichino eventi o sviluppi sfavorevoli tali da costituire una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro, l’autorità competente fornisce all’Aesfem, entro ventiquattro ore, ogni informazione disponibile, basata sugli obblighi di notifica di cui agli . 3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai paragrafi 1 e 2. L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l’Aesfem sviluppa progetti di norme tecniche di attuazione per definire il formato delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012. Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Informazioni da fornire all’Aesfem (Art. 11 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo