Art. 4
Responsabilità dei distributori
In vigore dal 1 mar 2012
Responsabilità dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a)
presso il punto vendita, tutte le asciugabiancheria per uso domestico riportino l’etichetta, fornita dai fornitori ai sensi dell’, lettera a), applicandola all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’asciugabiancheria per uso domestico, in modo che sia chiaramente visibile;
b)
le asciugabiancheria per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, ai sensi dell’ della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell’allegato IV del presente regolamento;
c)
qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo;
d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di asciugabiancheria per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di detto modello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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