Art. 3

Responsabilità dei fornitori

In vigore dal 1 mar 2012
Responsabilità dei fornitori I fornitori provvedono affinché: a) ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato I; b) sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato II; c) la documentazione tecnica di cui all’allegato III sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta; d) qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo; e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
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Responsabilità dei fornitori (Art. 3 Regolamento (UE) 2012/392) — Testo vigente | Portale Normativo