Art. 3
Responsabilità dei fornitori
In vigore dal 1 mar 2012
Responsabilità dei fornitori
I fornitori provvedono affinché:
a)
ogni asciugabiancheria per uso domestico sia corredato di un’etichetta stampata del formato e contenente le informazioni di cui all’allegato I;
b)
sia disponibile una scheda prodotto come indicato nell’allegato II;
c)
la documentazione tecnica di cui all’allegato III sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta;
d)
qualsiasi pubblicità per un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo;
e)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello di asciugabiancheria per uso domestico specifico che ne descriva i parametri tecnici specifici includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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