Art. 1
In vigore dal 24 feb 2012
L’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato come segue:
1)
nella categoria 10 «Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» è aggiunta la voce seguente:
«Somerset Cider Brandy
(*1)
Regno Unito
2)
nella categoria 15 «Vodka», è soppressa la sesta voce:
«vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej
Polonia»
3)
dopo la categoria 30 «Bevande spiritose di gusto amaro o bitter», è inserita la voce seguente relativa alla categoria 31 «Vodka aromatizzata»:
«31.
Vodka aromatizzata
vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej
Polonia»
4)
nella categoria 32, la voce relativa a «Irish Cream» è sostituita dalla seguente:
«Irish Cream
(*2)
Irlanda
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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