Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 2012
L’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato come segue: 1) nella categoria 10 «Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» è aggiunta la voce seguente: «Somerset Cider Brandy  (*1) Regno Unito 2) nella categoria 15 «Vodka», è soppressa la sesta voce: «vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej Polonia» 3) dopo la categoria 30 «Bevande spiritose di gusto amaro o bitter», è inserita la voce seguente relativa alla categoria 31 «Vodka aromatizzata»: «31.    Vodka aromatizzata vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej Polonia» 4) nella categoria 32, la voce relativa a «Irish Cream» è sostituita dalla seguente: «Irish Cream  (*2) Irlanda
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