Art. 2

Deroga ai regolamenti (CE) n. 2535/2001 e (CE) n. 1301/2006

In vigore dal 22 feb 2012
Deroga ai regolamenti (CE) n. 2535/2001 e (CE) n. 1301/2006 1.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2535/2001, e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titoli di importazione per il contingente corrispondente al periodo dal 1o marzo al 30 giugno 2012 per un quantitativo di 1 600 tonnellate, stabilito nell’allegato I, parte H, del regolamento (CE) n. 2535/2001 come modificato dall’allegato del presente regolamento, possono essere presentate dal 1o al 10 marzo 2012. Tali domande riguardano almeno 10 tonnellate. 2.   I titoli di importazione rilasciati in conformità al paragrafo 1 sono validi fino al 30 giugno 2012.
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