Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001

In vigore dal 22 feb 2012
Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato: 1) all’articolo 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) contingenti previsti nell’allegato V dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio (*1) (di seguito: “l’accordo con la Norvegia”); (*1)   GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1.»;" 2) all’articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con il secondo comma del medesimo articolo del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto dei titoli di importazione da essi rilasciati, entro i 10 giorni lavorativi che seguono la fine del periodo di rilascio dei titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»; 3) all’articolo 19, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) regole di cui al punto 9 dell’accordo con la Norvegia;» 4) l’allegato I, parte H, è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:157:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo