Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001
In vigore dal 22 feb 2012
Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
1)
all’articolo 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
contingenti previsti nell’allegato V dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio (*1) (di seguito: “l’accordo con la Norvegia”);
(*1)
GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1.»;"
2)
all’articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), in combinato disposto con il secondo comma del medesimo articolo del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto dei titoli di importazione da essi rilasciati, entro i 10 giorni lavorativi che seguono la fine del periodo di rilascio dei titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;
3)
all’articolo 19, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
regole di cui al punto 9 dell’accordo con la Norvegia;»
4)
l’allegato I, parte H, è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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