Art. 3

Omologazione CE di un veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità

In vigore dal 15 feb 2012
Omologazione CE di un veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità 1.   Il costruttore, o il suo mandatario, presenta all'autorità competente una domanda di omologazione CE relativamente all'accesso e alla manovrabilità di un veicolo. 2.   La domanda è redatta secondo il modello della scheda informativa figurante nell'allegato I, parte 1. 3.   Se sono soddisfatti i pertinenti requisiti di cui agli allegati II e III del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione secondo il sistema di numerazione di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo. 4.   Ai fini di quanto esposto al paragrafo 3, l'autorità competente rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato I, parte 2.
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