Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 feb 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «tipo di veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità», si intendono i veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali:
a)
le caratteristiche delle pedane, dei predellini di accesso e delle maniglie;
b)
le caratteristiche dei dispositivi di retromarcia.
2)
per «veicoli fuoristrada», si intendono i veicoli conformi ai criteri definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE;
3)
per «accesso dell'abitacolo», si intende il punto più basso dell'apertura della porta o di un'altra struttura, a seconda di quale sia più alta, che è necessario liberare, in altezza, per entrare nell'abitacolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2012:130:oj#art-2