Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 feb 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) per «tipo di veicolo relativamente all'accesso e alla manovrabilità», si intendono i veicoli che non presentano tra loro differenze relativamente ai seguenti elementi essenziali: a) le caratteristiche delle pedane, dei predellini di accesso e delle maniglie; b) le caratteristiche dei dispositivi di retromarcia. 2) per «veicoli fuoristrada», si intendono i veicoli conformi ai criteri definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE; 3) per «accesso dell'abitacolo», si intende il punto più basso dell'apertura della porta o di un'altra struttura, a seconda di quale sia più alta, che è necessario liberare, in altezza, per entrare nell'abitacolo.
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