Art. 2

In vigore dal 9 feb 2012
1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   A norma dell'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.
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