Art. 1
In vigore dal 9 feb 2012
1. È istituito un dazio compensativo sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, di cui ai codici NC 7318 12 10 , 7318 14 10 , 7318 15 30 , 7318 15 51 , 7318 15 61 e 7318 15 70 e originari dell’India.
2. L’aliquota del dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, al netto del dazio, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:
Società
(quantità)
Codice addizionale TARIC
Agarwal Fastners Pvt. Ltd., Vasai (East), Thane, Maharashtra
11,7
B266
Raajratna Ventures Ltd., Ahmedabad, Gujarat
13,0
B267
Viraj Profiles Limited, Boisar, Thane, Maharashtra
3,2
B268
Società elencate nell' allegato
13,6
B269
Tutte le altre società
16,5
B999
3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Storico versioni
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