Art. 1

In vigore dal 2 feb 2012
Nell' del regolamento (CE) n. 736/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Al fine di valutare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dalle sue regole di attuazione nei settori dell'aeronavigabilità iniziale e continua, delle operazioni di volo, delle ispezioni a terra, dell'equipaggio aereo, dei controllori del traffico aereo, nonché della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione, l'Agenzia effettua ispezioni presso le autorità competenti degli Stati membri e elabora un rapporto in materia.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:90:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2012/90 — Testo vigente | Portale Normativo